Art. 60
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e
che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti
di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa
la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono
indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal
tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di
cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno
dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60 a euro 137,55 se si
tratta di motoveicoli.
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(1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del
decreto-legge n. 151/2003.
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